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Per “agenzie pubbliche” od “uffici pubblici di affari” si fa riferimento alle imprese, comunque
organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui,
prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione di quelle attività di
intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore (es. agenzie disbrigo
pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari).
Gli elementi che caratterizzano l’agenzia di affari sono: l’esercizio organizzato ed abituale di una
serie di atti; una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di
intermediazione di tale opera, il fine di lucro.
L’attività si esercita previa presentazione della denuncia d’inizio attività al Comune.
L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attività.
Contestualmente all’effettivo inizio
dell’attività deve essere data comunicazione al Comune. |
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